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Norme e obblighi

Apprendista parrucchiere: contratto, paga e obblighi veri

L’apprendistato costa meno perché in cambio chiede formazione vera. Se la formazione non c’è, il contratto si converte e il risparmio torna indietro con gli interessi.

8 minuti di lettura Aggiornata al 19 settembre 2026

In breve

  • L’apprendistato professionalizzante si stipula fra i 18 e i 29 anni (dai 17 con una qualifica professionale) e dura al massimo tre anni, che diventano cinque per i profili dell’artigiano.
  • Per l’apprendista il salone può inquadrare fino a due livelli sotto quello di destinazione oppure pagare una percentuale crescente della retribuzione: lo decide il contratto collettivo, non il datore.
  • Per l’apprendista, l’apprendistato vale doppio: è lavoro pagato e allo stesso tempo la via che riduce da tre anni a uno il periodo di inserimento richiesto per l’abilitazione.

In un salone l’apprendista non è «quella che lava la testa»: è il contratto con cui il mestiere si trasmette da sempre, ed è l’unico che mette insieme tre cose — una persona in più in squadra, un costo del lavoro più basso e un percorso che porta all’abilitazione professionale. In cambio la legge chiede formazione documentata, un tutor e il rispetto di limiti numerici precisi.

Le regole stanno in due posti: il d.lgs. 81/2015 per la parte di legge, il contratto collettivo dell’area acconciatura ed estetica per durata concreta, inquadramento e retribuzione. Qui sotto trovi entrambe, con i numeri che si possono dare per certi e l’indicazione di cosa chiedere aggiornato al consulente, perché le tabelle retributive cambiano con le tranche del rinnovo.

01Le regole di legge, in cinque righe

CosaRegolaFonte
EtàDa 18 a 29 anni; da 17 per chi ha già una qualifica professionaleart. 44, c. 1 d.lgs. 81/2015
FormaContratto scritto, con il piano formativo individuale in forma sinteticaart. 42, c. 1
DurataMinimo sei mesi; massimo tre anni, cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettivaartt. 42, c. 2 e 44, c. 2
RetribuzioneInquadramento fino a due livelli sotto quello di destinazione, oppure percentuale crescente con l’anzianità; vietato il cottimoart. 42, c. 5
TutorObbligatorio un tutore o referente aziendaleart. 42, c. 5, lett. c
Formazione pubblicaFino a 120 ore nel triennio per le competenze di base e trasversali, disciplinate dalla Regione, che comunica le modalità entro 45 giorni dalla comunicazione di assunzioneart. 44, c. 3
Malattia lungaIl periodo di apprendistato si può prolungare per assenze involontarie superiori a 30 giorniart. 42, c. 5, lett. g
Alla fineLe parti possono recedere con preavviso; se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminatoart. 42, c. 4

02Quanto si paga, e cosa dice il contratto di settore

La legge indica il meccanismo, il contratto collettivo mette i numeri. Per i saloni artigiani il riferimento è il CCNL dell’area acconciatura ed estetica rinnovato il 20 maggio 2024 da Confartigianato Benessere, CNA Unione Benessere e Sanità, Casartigiani e CLAAI con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs, in vigore fino al 31 dicembre 2026.

  • Percentuale d’ingresso: con il rinnovo la retribuzione iniziale dell’apprendistato professionalizzante è stata portata al 70% (prima era il 65%) della retribuzione del livello di destinazione, con progressione nei periodi successivi secondo le tabelle contrattuali.
  • Scatti di anzianità: il rinnovo ha introdotto scatti anche per gli apprendisti, con maturazione a partire dal 1° ottobre 2024.
  • Aumenti in corso: i 183 euro di aumento parametrati al livello 3 arrivano in quattro tranche — 70 € da maggio 2024, 50 € da gennaio 2025, 43 € da gennaio 2026, 20 € da ottobre 2026 — e si riflettono anche sulle percentuali degli apprendisti.
  • Accesso ampliato: il rinnovo consente l’apprendistato professionalizzante anche a chi non ha ancora la qualifica, se iscritto ai percorsi per adulti previsti dalla regolamentazione regionale.
  • Contribuzione: per gli apprendisti l’aliquota è agevolata rispetto a un dipendente ordinario, con in più il contributo dell’1,31% per l’assicurazione sociale per l’impiego previsto dall’articolo 42, comma 6.

03La formazione: cosa deve esistere davvero

  1. 1

    Piano formativo individuale

    Allegato al contratto, descrive le competenze da acquisire e i tempi. È il documento che manca più spesso e il primo che viene chiesto in un controllo.

  2. 2

    Tutor aziendale

    Una persona qualificata che segue l’apprendista: in un salone piccolo è il titolare o il responsabile tecnico, e va indicato nel contratto.

  3. 3

    Formazione interna

    Le ore di affiancamento tecnico vanno fatte e registrate. «Impara guardando» non è un piano formativo.

  4. 4

    Formazione pubblica regionale

    Fino a 120 ore nel triennio per le competenze di base; la Regione comunica sedi e calendario entro 45 giorni dalla comunicazione di assunzione.

  5. 5

    Registrazione nel libretto formativo

    La formazione svolta e la qualificazione acquisita vanno registrate: è ciò che rende il percorso spendibile per l’apprendista.

  6. 6

    Decisione finale

    A fine periodo si recede con preavviso o il rapporto prosegue a tempo indeterminato. È una scelta da prendere con una data in calendario, non da lasciar scadere.

La cartella dell’apprendista

  • Contratto scritto con il piano formativo individuale allegato.
  • Comunicazione di assunzione inviata entro le 24 del giorno precedente l’inizio.
  • Nomina del tutor e suo requisito professionale.
  • Registro delle ore di formazione interna, firmato.
  • Attestazioni della formazione pubblica regionale.
  • Formazione sicurezza, che è un obbligo distinto e va fatta prima di adibire alla mansione.
  • Data di scadenza del periodo segnata in agenda, con il preavviso calcolato a ritroso.

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  • Ogni persona ha i servizi che sa fare: si aggiungono man mano che impara, e l’agenda smette di proteggerla solo quando lo decidi tu.
  • Le durate sono per operatore: un apprendista ha tempi diversi da una senior, e l’agenda non accumula ritardi per finta.
  • Obiettivi personali su fatturato, rivendita e clienti che rifissano: una junior al secondo anno non si misura con la titolare.
  • I compensi seguono chi ha eseguito il servizio, non chi ha battuto il conto alla cassa.

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Dubbi

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato di un parrucchiere?
Per legge l’apprendistato professionalizzante dura al massimo tre anni, che salgono a cinque per i profili che caratterizzano la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva — ed è il caso dell’acconciatore. La durata concreta, e le eventuali riduzioni per chi ha già un titolo di studio coerente, le fissa il contratto collettivo applicato: vanno lette sul testo in vigore.
Quanto si paga un apprendista in salone?
Non esiste una cifra unica: il contratto collettivo dell’artigianato prevede una percentuale della retribuzione del livello di destinazione, salita al 70% con il rinnovo del 20 maggio 2024, che cresce nei periodi successivi. Il conto va fatto sul livello di destinazione e sulla tabella del mese in cui assumi, tenendo presente che gli aumenti del rinnovo arrivano fino a ottobre 2026.
Un apprendista può fare il colore da solo?
L’apprendista lavora sotto la guida di personale abilitato: può eseguire le lavorazioni che il suo percorso prevede, ma non sostituisce il responsabile tecnico, che deve comunque essere presente durante l’attività. Lasciare il salone aperto con il solo apprendista dentro è la situazione che espone di più, sul piano sanzionatorio e su quello della responsabilità professionale.
Cosa succede se non faccio la formazione?
Se manca la formazione — niente piano formativo, niente tutor, nessuna ora documentata — il contratto può essere riqualificato in rapporto di lavoro ordinario fin dall’origine, con recupero delle differenze retributive e contributive e le relative sanzioni. È il modo più comune di trasformare un risparmio in un debito.
Alla fine dell’apprendistato devo assumere?
Non sei obbligato a confermare, ma devi decidere: al termine del periodo ciascuna parte può recedere con preavviso, e se nessuno lo fa il rapporto prosegue automaticamente a tempo indeterminato. Il preavviso va calcolato a ritroso dalla scadenza, quindi la data va segnata in agenda con qualche settimana di anticipo.
L’apprendistato vale come esperienza per l’abilitazione?
Sì, ed è la sua funzione principale nel nostro settore: con un apprendistato della durata prevista dal contratto nazionale, il periodo di inserimento richiesto dalla legge 174/2005 scende da tre anni (nell’arco di cinque) a un anno (nell’arco di due), prima del corso teorico e dell’esame tecnico-pratico.

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