In breve
- L’apprendistato professionalizzante si stipula fra i 18 e i 29 anni (dai 17 con una qualifica professionale) e dura al massimo tre anni, che diventano cinque per i profili dell’artigiano.
- Per l’apprendista il salone può inquadrare fino a due livelli sotto quello di destinazione oppure pagare una percentuale crescente della retribuzione: lo decide il contratto collettivo, non il datore.
- Per l’apprendista, l’apprendistato vale doppio: è lavoro pagato e allo stesso tempo la via che riduce da tre anni a uno il periodo di inserimento richiesto per l’abilitazione.
In un salone l’apprendista non è «quella che lava la testa»: è il contratto con cui il mestiere si trasmette da sempre, ed è l’unico che mette insieme tre cose — una persona in più in squadra, un costo del lavoro più basso e un percorso che porta all’abilitazione professionale. In cambio la legge chiede formazione documentata, un tutor e il rispetto di limiti numerici precisi.
Le regole stanno in due posti: il d.lgs. 81/2015 per la parte di legge, il contratto collettivo dell’area acconciatura ed estetica per durata concreta, inquadramento e retribuzione. Qui sotto trovi entrambe, con i numeri che si possono dare per certi e l’indicazione di cosa chiedere aggiornato al consulente, perché le tabelle retributive cambiano con le tranche del rinnovo.
01Le regole di legge, in cinque righe
| Cosa | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Età | Da 18 a 29 anni; da 17 per chi ha già una qualifica professionale | art. 44, c. 1 d.lgs. 81/2015 |
| Forma | Contratto scritto, con il piano formativo individuale in forma sintetica | art. 42, c. 1 |
| Durata | Minimo sei mesi; massimo tre anni, cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva | artt. 42, c. 2 e 44, c. 2 |
| Retribuzione | Inquadramento fino a due livelli sotto quello di destinazione, oppure percentuale crescente con l’anzianità; vietato il cottimo | art. 42, c. 5 |
| Tutor | Obbligatorio un tutore o referente aziendale | art. 42, c. 5, lett. c |
| Formazione pubblica | Fino a 120 ore nel triennio per le competenze di base e trasversali, disciplinate dalla Regione, che comunica le modalità entro 45 giorni dalla comunicazione di assunzione | art. 44, c. 3 |
| Malattia lunga | Il periodo di apprendistato si può prolungare per assenze involontarie superiori a 30 giorni | art. 42, c. 5, lett. g |
| Alla fine | Le parti possono recedere con preavviso; se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato | art. 42, c. 4 |
02Quanto si paga, e cosa dice il contratto di settore
La legge indica il meccanismo, il contratto collettivo mette i numeri. Per i saloni artigiani il riferimento è il CCNL dell’area acconciatura ed estetica rinnovato il 20 maggio 2024 da Confartigianato Benessere, CNA Unione Benessere e Sanità, Casartigiani e CLAAI con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs, in vigore fino al 31 dicembre 2026.
- Percentuale d’ingresso: con il rinnovo la retribuzione iniziale dell’apprendistato professionalizzante è stata portata al 70% (prima era il 65%) della retribuzione del livello di destinazione, con progressione nei periodi successivi secondo le tabelle contrattuali.
- Scatti di anzianità: il rinnovo ha introdotto scatti anche per gli apprendisti, con maturazione a partire dal 1° ottobre 2024.
- Aumenti in corso: i 183 euro di aumento parametrati al livello 3 arrivano in quattro tranche — 70 € da maggio 2024, 50 € da gennaio 2025, 43 € da gennaio 2026, 20 € da ottobre 2026 — e si riflettono anche sulle percentuali degli apprendisti.
- Accesso ampliato: il rinnovo consente l’apprendistato professionalizzante anche a chi non ha ancora la qualifica, se iscritto ai percorsi per adulti previsti dalla regolamentazione regionale.
- Contribuzione: per gli apprendisti l’aliquota è agevolata rispetto a un dipendente ordinario, con in più il contributo dell’1,31% per l’assicurazione sociale per l’impiego previsto dall’articolo 42, comma 6.
03La formazione: cosa deve esistere davvero
- 1
Piano formativo individuale
Allegato al contratto, descrive le competenze da acquisire e i tempi. È il documento che manca più spesso e il primo che viene chiesto in un controllo.
- 2
Tutor aziendale
Una persona qualificata che segue l’apprendista: in un salone piccolo è il titolare o il responsabile tecnico, e va indicato nel contratto.
- 3
Formazione interna
Le ore di affiancamento tecnico vanno fatte e registrate. «Impara guardando» non è un piano formativo.
- 4
Formazione pubblica regionale
Fino a 120 ore nel triennio per le competenze di base; la Regione comunica sedi e calendario entro 45 giorni dalla comunicazione di assunzione.
- 5
Registrazione nel libretto formativo
La formazione svolta e la qualificazione acquisita vanno registrate: è ciò che rende il percorso spendibile per l’apprendista.
- 6
Decisione finale
A fine periodo si recede con preavviso o il rapporto prosegue a tempo indeterminato. È una scelta da prendere con una data in calendario, non da lasciar scadere.
La cartella dell’apprendista
- Contratto scritto con il piano formativo individuale allegato.
- Comunicazione di assunzione inviata entro le 24 del giorno precedente l’inizio.
- Nomina del tutor e suo requisito professionale.
- Registro delle ore di formazione interna, firmato.
- Attestazioni della formazione pubblica regionale.
- Formazione sicurezza, che è un obbligo distinto e va fatta prima di adibire alla mansione.
- Data di scadenza del periodo segnata in agenda, con il preavviso calcolato a ritroso.
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Far crescere qualcuno, con i numeri davanti
- Ogni persona ha i servizi che sa fare: si aggiungono man mano che impara, e l’agenda smette di proteggerla solo quando lo decidi tu.
- Le durate sono per operatore: un apprendista ha tempi diversi da una senior, e l’agenda non accumula ritardi per finta.
- Obiettivi personali su fatturato, rivendita e clienti che rifissano: una junior al secondo anno non si misura con la titolare.
- I compensi seguono chi ha eseguito il servizio, non chi ha battuto il conto alla cassa.


