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Norme e obblighi

Parrucchiere a domicilio: quando è ammesso e a quali condizioni

La legge lo consente e vieta un’altra cosa: l’attività ambulante. La differenza fra le due sta in una sede dichiarata, non nella borsa che ti porti dietro.

8 minuti di lettura Aggiornata al 19 settembre 2026

In breve

  • L’attività si può svolgere «presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente», ma nel rispetto dei criteri che fissano le Regioni: alcune elencano i casi ammessi uno per uno.
  • Quello che resta vietato è l’esercizio in forma ambulante o di posteggio: senza un’impresa con la sua sede e il suo responsabile tecnico non si lavora, nemmeno a casa dei clienti.
  • Nelle case di riposo e nei luoghi di cura si può lavorare, anche stabilmente: lo ha confermato il Ministero dello sviluppo economico nel 2016.

È una delle domande più cercate del mestiere, e la risposta che gira è sbagliata in tutte e due le direzioni: «si può fare liberamente» e «è vietato» sono false allo stesso modo. La legge 174/2005 dice due cose in due commi consecutivi, e vanno lette insieme.

Il comma 3 dell’articolo 2 consente l’attività «anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali», e fa salva la possibilità di lavorare nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme, o dove esistano convenzioni con pubbliche amministrazioni. Il comma 4 aggiunge il divieto secco: «Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio». Fra questi due commi ci sta tutto il mestiere di chi lavora fuori dal salone.

01Cosa serve per lavorare fuori dal salone

Il punto di partenza non cambia: serve un’impresa. Abilitazione professionale, partita IVA, iscrizione al registro imprese e all’Albo delle imprese artigiane, SCIA al SUAP, responsabile tecnico designato. La trasferta è un modo di erogare il servizio, non una scorciatoia per farne a meno: chi gira con la borsa e non ha nulla di tutto questo sta esercitando in forma ambulante, che è esattamente ciò che il comma 4 vieta.

  1. 1

    Dichiara una sede

    Può essere un negozio o il tuo domicilio, purché a norma. È l’indirizzo dell’impresa, quello che finisce nella SCIA e in visura.

  2. 2

    Leggi la norma della tua Regione

    La legge nazionale rinvia ai criteri regionali, e non sono uguali: alcune Regioni elencano i casi in cui la trasferta è ammessa, altre lasciano più spazio.

  3. 3

    Verifica le prescrizioni per il domicilio

    Se la sede è casa tua, quasi ovunque servono requisiti urbanistici e igienici e — per esempio in Lombardia — ingressi e servizi igienici autonomi rispetto all’abitazione.

  4. 4

    Organizza igiene e strumenti

    Fuori dal salone valgono le stesse regole: strumenti puliti o monouso, biancheria pulita per ogni cliente, prodotti nelle confezioni originali con le loro schede.

  5. 5

    Documenta l’incasso

    Il documento commerciale si emette anche in casa del cliente: il registratore portatile o le soluzioni equivalenti sono un costo da mettere in preventivo.

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    Assicurati

    La responsabilità civile professionale vale a maggior ragione quando lavori in un ambiente che non controlli: un ustione con la piastra sul divano di casa è un sinistro come gli altri.

02I casi ammessi: l’esempio di una Regione che li elenca

Dove la Regione ha scritto i criteri, l’elenco è stretto. Il regolamento regionale lombardo 6/2011 dice che le imprese titolate all’esercizio in sede fissa possono lavorare anche presso la sede designata dal cliente nei casi di malattia o altro impedimento fisico del cliente, di impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo, e di cerimonie o eventi fieristici o promozionali. Fuori da quei casi, in Lombardia, la trasferta non è prevista.

SituazioneDi normaDa verificare
Cliente malato o con difficoltà motorieAmmessa quasi ovunqueCome documentare l’impedimento
Sposa, servizio fotografico, sfilata, spettacoloAmmessa dove i criteri regionali la prevedonoSe serve una comunicazione al Comune per eventi promozionali
Casa di riposo o struttura di curaAmmessa, anche in modo stabileSe l’attività è stabile nei locali della struttura, la SCIA e i requisiti igienici di quei locali
Casa del cliente per comodità, senza altro motivoDipende dalla Regione: dove i casi sono elencati, non rientraIl testo della legge o del regolamento regionale
Mercato, banchetto, fiera senza convenzioneVietata: è forma ambulante o di posteggio

03I conti della trasferta: quanto costa davvero un domicilio

Il servizio a domicilio si vende bene e si prezza male. Il motivo è che si guarda il tempo del servizio e non quello della giornata: fra spostamento, montaggio, smontaggio e lavaggio degli strumenti, una piega da trenta minuti ne occupa settanta.

Prezzo a domicilio = Prezzo del servizio + (Minuti fuori salone × costo al minuto) + spese di viaggio

Con un costo di struttura di 0,50 €/minuto, 40 minuti fra viaggio e allestimento valgono 20 € prima di qualunque margine. Se il domicilio si paga come il salone, quei 20 euro li stai regalando a ogni visita.

Le regole di casa per il servizio a domicilio

  • Un minimo di spesa per uscita, non un prezzo a servizio: sotto quella soglia la trasferta non si fa.
  • Fascia oraria e non orario esatto: il traffico è un rischio tuo, e l’attesa è tempo perso.
  • Raggio massimo in chilometri, scritto, oltre il quale il supplemento cambia.
  • Servizi esclusi dalla trasferta: le decolorazioni e i servizi tecnici lunghi vogliono la vasca e l’acqua corrente.
  • Caparra per gli eventi (spose, cerimonie): sono le uscite che occupano una mattina intera.
  • Scheda e consensi raccolti come in salone: allergie e test allergia non cambiano perché sei in casa d’altri.

Con Omega

Anche fuori dal salone, la scheda resta con te

  • L’app dello staff porta agenda, schede capello, formule e consensi da firmare col dito anche fuori dal salone.
  • Il servizio a domicilio può avere la sua durata e il suo prezzo a listino: il supplemento esce come riga leggibile sul conto.
  • Le avvertenze del cliente — allergie, cute sensibile, test allergia — escono quando apri l’appuntamento, ovunque tu sia.
  • Caparra registrata alla prenotazione e scalata a saldo: per le spose è la differenza fra una mattina pagata e una persa.

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Dubbi

Domande frequenti

Posso fare la parrucchiera a domicilio senza aprire un salone?
Puoi lavorare a domicilio solo come impresa: abilitazione professionale, partita IVA, iscrizione all’Albo artigiani, SCIA al SUAP e una sede dichiarata, che può essere anche il tuo domicilio se ha i requisiti richiesti. Quello che non puoi fare è esercitare senza sede e senza pratica, spostandoti di casa in casa: è la forma ambulante, vietata dalla legge 174/2005.
Posso aprire il salone in casa mia?
Sì, la legge lo prevede espressamente, ma «nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali»: in Lombardia, per esempio, i locali devono avere i requisiti urbanistici, igienici e di sicurezza ed essere dotati di ingressi e servizi igienici autonomi. Il Comune può chiedere anche la destinazione d’uso compatibile per quella porzione di immobile: è una verifica da fare al SUAP prima di comprare le poltrone.
Serve una seconda SCIA per andare a domicilio?
No, se la trasferta rientra nei casi ammessi dalla tua Regione: la SCIA è quella della sede dell’impresa. Serve invece una pratica dedicata quando apri una nuova sede di lavoro stabile — per esempio se ti installi in modo continuativo nei locali di una struttura — e in alcune Regioni una comunicazione al Comune per le manifestazioni promozionali.
Come si fa lo scontrino a casa del cliente?
Come in salone: il documento commerciale va emesso al momento del pagamento. Nella pratica si usa un registratore telematico portatile o una delle soluzioni equivalenti: è un costo da mettere nel prezzo della trasferta, non un dettaglio da rimandare.
Posso andare al mercato o in un centro commerciale con una postazione?
No: l’esercizio in forma ambulante o di posteggio è vietato. Dimostrazioni ed eventi promozionali sono un caso diverso e in alcune Regioni sono disciplinati espressamente, con comunicazione preventiva al Comune e limiti su chi può eseguire le prestazioni: vanno verificati prima di accettare l’invito di una fiera.

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